Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1956/88 è modificato come segue:
In vigore dal 10 feb 1992
1) Il testo dell' è sostituito dal testo seguente:
«
Si applica nella Comunità il Programma internazionale d'ispezione e di sorveglianza reciproca, adottato il 13 settembre 1991 dalla commissione della pesca della NAFO, in seguito denominato "programma".
Il testo del programma è accluso al presente regolamento.»
2)
Il testo dell', paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. La Commissione delle Comunità europee assegna al programma ispettori comunitari. Gli ispettori possono essere designati dalla Commissione o da uno Stato membro. Un ispettore comunitario può essere imbarcato su qualsiasi nave o aeromobile di uno Stato membro che già svolge o che svolgerà compiti di ispezione o di sorveglianza nella zona di regolamentazione della NAFO.»
3)
Il programma è sostituito da quello che figura nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1992:436:oj#art-1