Art. 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3680/91 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 7 feb 1992
« 2. I cereali venduti debbono essere consegnati nelle destinazioni di cui all'allegato. Per il frumento tenero e per la destinazione "Azzorre", la fornitura va obbligatoriamente effettuata, per ogni singola offerta accettata, secondo la seguente ripartizione: a) ± 60 % a destinazione dell'isola di Sao Miguel, b) ± 30 % a destinazione dell'isola di Terceira, c) ± 10 % a destinazione dell'isola di Faial. Per l'orzo e per il frumento da foraggio e per la destinazione "Azzorre", la fornitura va obbligatoriamente effettuata, per ogni singola offerta accettata, secondo la seguente ripartizione: a) ± 75 % a destinazione dell'isola di Sao Miguel, b) ± 14 % a destinazione dell'isola di Terceira, c) ± 2,5 % a destinazione dell'isola di Faial, d) ± 2 % a destinazione dell'isola di Sao Jorge; e) ± 2 % a destinazione dell'isola di Pico; f) ± 1,5 % a destinazione dell'isola di Flores (Corvo); g) ± 1,5 % a destinazione dell'isola di S. Maria; h) ± 1,5 % a destinazione dell'isola di Graciosa. »
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Art. 1 Regolamento (UE) 1992/308 — Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3680/91 è sostituito dal testo seguente: | Portale Normativo