Art. 3
In vigore dal 7 feb 1992
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a partire dal 1o febbraio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1992. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28. (3) GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 31. (4) GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 34. (5) GU n. L 166 del 28. 6. 1991, pag. 43.
ALLEGATO
Prezzi minimi di vendita in ECU/t
Cereali Organismi di intervento Non portoghese Portogallo Azzorre Madera Azzorre Madera - Frumento tenero
panificabile 92,24 92,24 131,95 131,95 - Frumento da foraggio 84,32 84,32 124,03 124,03 - Orzo 84,32 84,32 - - - Frumento duro 149,43 149,43 - -
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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