Art. 1
Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3680/91 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 7 feb 1992
« 2. I cereali venduti debbono essere consegnati nelle destinazioni di cui all'allegato.
Per il frumento tenero e per la destinazione "Azzorre", la fornitura va obbligatoriamente effettuata, per ogni singola offerta accettata, secondo la seguente ripartizione:
a) ± 60 % a destinazione dell'isola di Sao Miguel,
b) ± 30 % a destinazione dell'isola di Terceira,
c) ± 10 % a destinazione dell'isola di Faial.
Per l'orzo e per il frumento da foraggio e per la destinazione "Azzorre", la fornitura va obbligatoriamente effettuata, per ogni singola offerta accettata, secondo la seguente ripartizione:
a) ± 75 % a destinazione dell'isola di Sao Miguel,
b) ± 14 % a destinazione dell'isola di Terceira,
c) ± 2,5 % a destinazione dell'isola di Faial,
d) ± 2 % a destinazione dell'isola di Sao Jorge;
e) ± 2 % a destinazione dell'isola di Pico;
f) ± 1,5 % a destinazione dell'isola di Flores (Corvo);
g) ± 1,5 % a destinazione dell'isola di S. Maria;
h) ± 1,5 % a destinazione dell'isola di Graciosa. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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