Art. 4
In vigore dal 23 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 dicembre 1991. Per il Consiglio
Il Presidente
Y. VAN ROOY
(1) GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/91 (GU n. L 292 del 23. 10. 1991, pag. 1). (2) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1434/90 (GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 1). (3) GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 11. (4) GU n. L 315 del 15. 11. 1991. (5) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2978/91 (GU n. L 284 del 12. 10. 1991, pag. 1).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:3859:oj#art-4