Art. 2
In vigore dal 23 dic 1991
L'Estonia, la Lettonia e la Lituania sono inserite nell'elenco dei paesi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3420/83 e all'allegato del regolamento (CEE) n. 1765/82. Negli stessi allegati la denominazione « Cecoslovacchia » è sostituita dalla denominazione « Repubblica federativa ceca e slovacca » (RFCS).
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