Art. 2

In vigore dal 23 dic 1991
L'Estonia, la Lettonia e la Lituania sono inserite nell'elenco dei paesi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3420/83 e all'allegato del regolamento (CEE) n. 1765/82. Negli stessi allegati la denominazione « Cecoslovacchia » è sostituita dalla denominazione « Repubblica federativa ceca e slovacca » (RFCS).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:3859:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo