Art. 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3420/83, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 23 dic 1991
« 1. L'immissione in libera pratica dei prodotti che figurano nell'allegato III originari dei paesi a commercio di Stato è sottoposta a restrizioni quantitative negli Stati membri indicati in detto allegato per questi stessi prodotti. Le restrizioni quantitative applicabili all'Estonia, alla Lettonia e alla Lituania sono quelle riportate in detto allegato, contrassegnate dalla lettera "N" o attinenti ai prodotti tessili. Per questi tre paesi nonché per l'Albania, la Bulgaria, l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS), la Romania e l'Unione Sovietica le uniche restrizioni quantitative che gli Stati membri possono mantenere sono quelle che riguardano i prodotti elencati nell'allegato I, modificato dal regolamento (CEE) n. 196/91 (*), del regolamento (CEE) n. 288/82 (**). Tuttavia, l'applicazione di queste restrizioni quantitative all'immissione in libera pratica dei prodotti originari di questi paesi, fatta eccezione per l'Unione Sovietica, è sospesa negli Stati membri, esclusi Spagna e Portogallo, fino al 31 dicembre 1992. Tale sospensione non si applica ai prodotti tessili reimportati nella Comunità previo perfezionamento, trasformazione o lavorazione in Albania, in Estonia, in Lettonia o in Lituania. Qualora l'importazione di uno di questi prodotti provocasse o rischiasse di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una delle sue regioni, la restrizione quantitativa corrispondente potrà essere reintrodotta secondo le modalità di cui al titolo IV. (*) GU n. L 21 del 26. 1. 1991, pag. 1. (**) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2978/91 (GU n. L 284 del 12. 10. 1991, pag. 1). »
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Art. 1 Regolamento (UE) 1991/3859 — All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3420/83, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: | Portale Normativo