Art. 5

In vigore dal 18 dic 1991
In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo. Tuttavia, la validità dei titoli non può superare la data del 31 dicembre dell'anno di rilascio. I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.
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Art. 5 Regolamento (UE) 1991/3809 | Portale Normativo