Art. 5
In vigore dal 18 dic 1991
In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.
Tuttavia, la validità dei titoli non può superare la data del 31 dicembre dell'anno di rilascio.
I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.
Storico versioni
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