Art. 10
In vigore dal 18 dic 1991
Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti recanti il numero d'ordine 59.0030 nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3588/91 l'uguaglianza e la continuità di accesso all'importo fisso, fino a quando il saldo del volume di detto importo fisso lo consente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:3809:oj#art-10