Art. 3

Per poter beneficiare del regime di importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3588/91:

In vigore dal 18 dic 1991
a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro, che svolge da almeno dodici mesi un'attività nel settore del pollame; tuttavia, sono esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti o i ristoranti che vendono i loro prodotti al consumatore finale; b) la domanda di titolo può recare uno solo dei numeri d'ordine 59.0020 o 59.0025 contemplati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3588/91. Essa può comprendere più prodotti riferibili a diversi codici NC, originari di un unico paese in via di sviluppo. In tal caso, tutti i codici NC sono indicati nella casella 16 e la loro designazione figura nella casella 15. Tuttavia, i richiedenti non possono presentare più di due domande ciascuno per titoli d'importazione di prodotti che rientrano nello stesso numero d'ordine, se tali prodotti sono originari di due paesi in via di sviluppo. Entrambe le domande, ciascuna relativa ad un solo paese di origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un'unica domanda per quanto riguarda l'importo massimo di cui al terzo comma, nonché per l'applicazione della norma di cui all', paragrafo 2. La domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 50 % del quantitativo disponibile per il numero d'ordine considerato e per periodo di cui all' relativamente al quale è stata presentata; c) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese; d) la domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture: Producto SPG (Reglamento (CEE) no 3809/91), GPO-varer (forordning (EOEF) nr. 3809/91), APS-Erzeugnis (Verordnung (EWG) Nr. 3809/91), Ðñïúueí SPG (Êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 3809/91), SGP-product (Regulation (EEC) No 3809/91), Produit SPG (règlement (CEE) no 3809/91), Prodotto SPG [regolamento (CEE) n. 3809/91], APS-Produkt (Verordening (EEG) nr. 3809/91), Produto SPG (Regulamento (CEE) no 3809/91); e) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture: Exacción reguladora reducida en un 50 %, Nedsaettelse af importafgiften med 50 %, Verminderung der Abschoepfung um 50 %, ÌaaéùìÝíç aaéóoeïñUE êáôUE 50 %, Levy reduced by 50%, Prélèvement réduit de 50 %, Prelievo ridotto del 50 %, Heffing verminderd met 50 %, Direito nivelador reduzido de 50 %.
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