Art. 8

La conversione in escudos portoghesi:

In vigore dal 18 dic 1991
a) dell'aiuto di cui all', paragrafo 1, lettera a), nonché dell'anticipo di cui all', paragrafo 1, lettera a), viene effettuata applicando il tasso di conversione agricolo in vigore alla data di emissione della polizza di carico relativa allo zucchero trasportato; b) dell'aiuto di cui all', paragrafo 1, lettera b), viene effettuata applicando il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno della raffinazione del quantitativo di zucchero in causa; c) dell'anticipo di cui all', paragrafo 1, lettera b), viene effettuata applicando il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'emissione della polizza di carico relativa allo zucchero trasportato.
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Art. 8 Regolamento (UE) 1991/3695 — La conversione in escudos portoghesi: | Portale Normativo