Art. 6

In vigore dal 18 dic 1991
1. Gli aiuti di cui all', paragrafo 1, nonché gli anticipi sul pagamento di tali aiuti, sono concessi soltanto se le domande presentate dai raffinatori interessati sono corredate delle prove, riconosciute dal Portogallo, che lo zucchero greggio in questione è stato ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità, e soltanto se la data di emissione della polizza di carico dello zucchero trasportato in causa si colloca nel periodo che va dall'entrata in vigore del presente regolamento al 30 giugno 1992 per quanto riguarda gli anticipi sul pagamento dell'aiuto alla raffinazione e per quanto riguarda il pagamento di tale aiuto, per lo zucchero di cui all' introdotto in Portogallo, anteriormente al 1o luglio 1992. 2. Ai fini della concessione dell'aiuto al trasporto di cui all', paragrafo 1, lettera a), la Commissione comunica alle autorità competenti del Portogallo gli importi unitari dell'aiuto al trasporto che si applicano durante la campagna di commercializzazione 1991/1992. 3. Il Portogallo comunica alla Commissione, per ogni mese, nei due mesi successivi a quello considerato, i quantitativi espressi in zucchero bianco per i quali sono stati concessi gli aiuti di cui all', paragrafo 1, nonché le somme relative a detti quantitativi.
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Art. 6 Regolamento (UE) 1991/3695 | Portale Normativo