Art. 2
In vigore dal 18 dic 1991
1. Per lo zucchero di cui all', reso raffinerie portoghesi sono concessi, entro il quantitativo massimo indicato nello stesso articolo:
a) un aiuto forfettario al trasporto. Tale aiuto è pari all'aiuto totale concesso in applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 2225/86, per il trasporto dello zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare durante la campagna di commercializzazione 1991/1992, per lo zucchero greggio la cui data di emissione della polizza di carico è anteriore al 1o luglio 1992, maggiorato di un importo forfettario di 1,86 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco;
e
b) un aiuto alla raffinazione nelle raffinerie portoghesi, che comprende:
aa) un importo fissato per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo, pari alla differenza tra il contributo di magazzinaggio di cui all', paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81, effettivamente riscosso per lo zucchero in questione, e il triplo dell'importo mensile del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all', paragrafo 2, primo comma di detto regolamento, applicabile durante la raffinazione di tale zucchero, e
bb) un importo pari allo 0,0387 % del prezzo d'intervento dello zucchero greggio della campagna di commercializzazione 1992/1993, per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 92 %.
2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono concessi su domanda delle imprese portoghesi che procedono alla raffinazione dello zucchero in questione, presentata alle autorità competenti del Portogallo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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