Art. 3

In vigore dal 17 dic 1991
Salve le diverse disposizioni adottate nel quadro della politica comune della pesca, uno Stato membro è autorizzato ad utilizzare tecniche di campionamento per desumere i dati sulle catture per quelle parti della flotta peschereccia per le quali una rilevazione completa dei dati implicherebbe eccessive procedure amministrative. I particolari delle procedure di campionamento e della proporzione dei dati totali derivati da tali tecniche sono precisati dallo Stato membro nella relazione presentata ai sensi dell', paragrafo 1.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1991/3881 | Portale Normativo