Art. 1

In vigore dal 17 dic 1991
Ogni Stato membro trasmette all'Istituto statistico delle Comunità europee, in prosieguo denominato «Eurostat», dati sulle catture nominali annuali effettuate dalle navi registrate nello Stato membro o battenti bandiera dello Stato membro con attività di pesca nell'Atlantico nordoccidentale. I dati sulle catture nominali si riferiscono a tutti i prodotti ittici, a prescindere dalla loro forma, sbarcati o trasbordati in mare, escluso il pesce che, dopo la cattura viene rigettato in mare, consumato a bordo utilizzato come esca. Sono esclusi i dati relativi all'acquacoltura. I dati sono rilevati in equivalente di peso vivo di tali sbarchi o trasbordi con arrotondamento alla tonnellata più vicina.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:3881:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo