Art. 2

In vigore dal 17 dic 1991
1. I dati da trasmettere si riferiscono alle catture nominali di ognuna delle specie di cui all'allegato I in ognuna delle regioni statistiche di pesca descritte nell'allegato II e definite nell'allegato III. 2. I dati per ogni anno civile vanno trasmessi entro sei mesi dalla fine dell'anno in questione. Non è richiesta la trasmissione di dati per combinazioni di specie/regioni di pesca per le quali non sono state registrate catture nel periodo annuale considerato. 3. Gli elenchi delle specie e delle regioni statistiche di pesca, nonché la descrizione di queste ultime possono essere modificati secondo la procedura di cui all'.
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