Art. 14

In vigore dal 16 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1991. Per il ConsiglioIl PresidenteH. MAIJ-WEGGEN (1)GU n. C 270 del 26. 10. 1990, pag. 3. (2)GU n. C 267 del 14. 10. 1991, pag. 154. (3)GU n. C 159 del 17. 6. 1991, pag. 28. ALLEGATO I Accordi di cui all', paragrafo 1, lettera h) «Arrangements Concerning the Development, the Acceptance and the Implementation of Joint Aviation Requirements» (accordi concernenti l'elaborazione, l'approvazione e l'applicazione di requisiti aeronautici comuni), conclusi a Cipro l'11 settembre 1990. ALLEGATO II Elenchi dei codici in vigore contenenti le regole tecniche e procedure amministrative comuni di cui all' 1.Generalità e procedure JAR 1Definizioni e abbreviazioni 2.Omologazione del tipo di prodotti e componenti JAR 22Sailplanes and Powered Sailplanes (Alianti e alianti a motore) JAR 25Large Aeroplanes (Grandi aeromobili) JAR AWOAll Weather Operations (Operazioni in condizioni metereologiche «ogni tempo») JAR EEngines (Motori) JAR PPropellers (Eliche) JAR APUAuxiliary Power Units (Gruppi ausiliari di potenza) JAR TSOTechnical Standards Orders (Prescrizioni relative a norme tecniche) JAR VLAVery Light Aeroplanes (Aeromobili ultraleggeri) JAR 145Approved Maintenance Organisations (Organizzazioni di manutenzione autorizzate)
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Art. 14 Regolamento (UE) 1991/3922 | Portale Normativo