Art. 13

In vigore dal 16 dic 1991
1. Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento e il relativo controllo. 2. Nell'ambito dell'assistenza reciproca di cui al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri si comunicano regolarmente tutte le informazioni disponibili per quanto riguarda: - le infrazioni al presente regolamento commesse dai non residenti e qualsiasi sanzione applicata per dette infrazioni; - le sanzioni applicate da uno Stato membro ai propri residenti per siffatte infrazioni commesse in altri Stati membri.
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Art. 13 Regolamento (UE) 1991/3922 | Portale Normativo