Art. 5

In vigore dal 22 nov 1991
1. Gli Stati membri adottano le misure complementari necessarie affinché il rimborso avvenga nel rispetto del presente regolamento, in particolare le misure per il controllo dei documenti giustificativi in base alle informazioni disponibili presso gli enti preposti alla riscossione del prelievo di corresponsabilità. Essi possono chiedere agli operatori tutte le informazioni complementari che ritengono utili. 2. In caso di rimborso indebito del prelievo di corresponsabilità, i rispettivi importi sono recuperati, maggiorati di un interesse calcolato in funzione del periodo trascorso tra il versamento di tali somme e la restituzione da parte del beneficiario. Gli Stati membri stabiliscono il tasso d'interesse da applicare per tale calcolo in base ai tassi d'interesse interbancari in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese del versamento ai richiedenti, maggiorato del 2 %. 3. Gli importi di cui al paragrafo 2 sono versati agli organismi o servizi erogatori, che provvedono a dedurne le spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia.
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Art. 5 Regolamento (UE) 1991/3407 | Portale Normativo