Art. 2

In vigore dal 22 nov 1991
1. L'importo del rimborso è pari a 3,37 ecu/t. 2. Il rimborso è dovuto per i quantitativi di cereali messi sul mercato durante la campagna di commercializzazione 1991/1992, dedotti i quantitativi esentati dal prelievo di corresponsabilità in virtù dell', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio (3). 3. Gli Stati membri possono fissare un importo minimo per produttore al di sotto del quale non si effettua il rimborso. Tale importo è al massimo di 25 ecu per produttore.
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