Art. 3
In vigore dal 22 nov 1991
1. Il rimborso avviene, su domanda degli interessati, tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 1992.
2. La domanda di rimborso è corredata dei documenti giustificativi attestanti che il richiedente ha versato il prelievo di corresponsabilità di cui all' del regolamento (CEE) n. 2727/75. Gli Stati membri possono esigere la presentazione di qualsiasi altro documento giustificativo.
Storico versioni
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