Art. 4
Fermo restando l'articolo 341 dell'atto di adesione, il « vinho verde » può:
In vigore dal 31 lug 1991
- essere commercializzato con un titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'8,5 % vol, trattandosi di VQPRD bianchi che non abbiano subito alcun arricchimento,
- avere un tenore totale di anidride solforosa non superiore a 300 mg/l.
Storico versioni
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