Art. 2

In vigore dal 31 lug 1991
1. Le regole concernenti le pratiche e i trattamenti enologici previsti al titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87 si applicano al Portogallo per la campagna 1991/1992 alle condizioni appresso indicate: a) l'aumento del titolo alcolometrico è limitato al 2 % vol. I prodotti ammessi a beneficiare di questa misura devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 7,5 % vol prima dell'arricchimento e un titolo alcolometrico volumico totale massimo di 13 % vol dopo l'arricchimento. Tuttavia, i prodotti a monte del vino da tavola orginari della regione del « Vinho verde » devono avere un titolo alcolometrico minimo di 7 % vol prima dell'arricchimento. L'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere per effetto di aumentare di oltre il 6,5 % il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione; b) le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere oggetto di un'acidificazione o di una disacidificazione. 2. Le varietà di viti ammesse per la produzione di vino da tavola sono quelle tradizionalmente coltivate in Portogallo. 3. Gli aiuti all'utilizzazione di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati di cui all'articolo 45, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 figurano all'allegato I.
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