Art. 3

In vigore dal 31 lug 1991
1. Il regime dei prezzi e degli aiuti concernente gli interventi e le altre misure di risanamento, di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 822/87, si applica al Portogallo per la campagna 1991/1992, ad eccezione degli articoli 28, 29, 32, 33, 34, 36, 36 e da 38 a 42 e 46, conformemente alle modalità d'applicazione appresso indicate: a) sono soggetti all'obbligo di distillazione di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 i produttori che desiderano beneficiare della distillazione prevista al paragrafo 2 dello stesso articolo. Tuttavia, sono esonerati dall'obbligo di consegnare i sottoprodotti della vinificazione: - i produttori che hanno effettuato la vinificazione o qualsiasi altra trasformazione di uve per un quantitativo non eccedente 40 hl; - i produttori che non trasformano le proprie uve in una cantina cooperativa e il cui obbligo di consegna non eccede 5 hl. I volumi dei prodotti che sono oggetto dell'esenzione sono iscritti nei registri redatti in applicazione dell'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 e vengono ritirati prima della fine della campagna. I produttori che non sono soggetti all'obbligo di consegnare i sottoprodotti della vinificazione possono nondimeno consegnare detti prodotti e beneficiare conseguentemente delle misure di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87, secondo le modalità d'applicazione previste dal presente regolamento; b) la quantità di alcole contenuto nei sottoprodotti della vinificazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2 consegnati alla distillazione è pari almeno: - all'8 % del volume di alcole contenuto nel vino ottenuto per vinificazione diretta di uve; - al 4 % del volume di alcole contenuto nel vino ottenuto per vinificazione dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati o del vino nuovo ancora in fermentazione. Il titolo alcolometrico volumico naturale forfettario da prendere in considerazione per la determinazione del volume di alcole contenuto nel vino è fissato al 9 %; c) non si applicano le disposizioni previste agli articoli 25, 26 e 27 del regolamento (CEE) n. 2046/89. 2. Una distillazione è riservata ai produttori di vino da tavola in Portogallo e il finanziamento è assunto dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia. A tale distillazione si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio, ad eccezione degli articoli da 11 a 19, 25, 26 e 27, nonché le disposizioni che seguono: a) la quantità totale di vino da tavola che può essere oggetto della distillazione è limitata a 1,3 milioni di hl; b) i contratti e le dichiarazioni di cui, rispettivamente, all', paragrafo 1 e all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2046/89 sono presentati all'approvazione dell'organismo d'intervento al più tardi il 31 ottobre 1991. Tali contratti interessano un volume minimo di 10 hl e non possono superare i 25 hl/ha. L'approvazione dei contratti è autorizzata a decorrere dall'apertura della distillazione di cui trattasi, con riserva che sia stata effettuata l'operazione di cui al comma seguente. Nel caso considerato, l'organismo d'intervento inserisce in modo esplicito nel contratto un'avvertenza con la quale si richiama l'attenzione dei contraenti sulle condizioni regolamentari attinenti al versamento dell'aiuto. Le competenti autorità comunicano alla Commissione le quantità di vino che figurano nei contratti e nelle dichiarazioni da esse approvati. La Commissione determina la percentuale della quantità, iscritta nei contratti, che può effettivamente essere consegnata alla distillazione, affinché il volume effettivo che sarà distillato non superi il limite fissato alla lettera a). Tuttavia, se la quantità risultante dall'applicazione di detta percentuale è inferiore a 10 hl, la quantità che può essere consegnata è di 10 hl. Nessun aiuto è versato per i vini consegnati alla distillazione che superano le quantità ammesse per ciascun produttore; c) i contratti e le dichiarazioni indicano almeno: - la quantità, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo del vino da tavola da distillare, - il nome e l'indirizzo del produttore, - il luogo di magazzinaggio del vino, - il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria, - l'indirizzo della distilleria. 3. Rispettivamente agli allegati II e III figurano i prezzi d'acquisto dei prodotti e dei vini consegnati alla distillazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente regolamento nonché, per gli stessi prodotti, - gli aiuti ai distillatori, - i prezzi d'acquisto dell'alcole ottenuto dalla distillazione di cui al paragrafo 1 e consegnato a un organismo d'intervento, - la partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) all'assunzione a carico di tale alcole. La consegna da parte del distillatore all'organismo d'intervento del prodotto avente un titolo alcolometrico di almeno 92 % vol e proveniente dalla distillazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve essere effettuata al più tardi il 31 ottobre 1992. Al più tardi tre mesi dopo la consegna dell'alcole, l'organismo d'intervento paga al distillatore il prezzo previsto per l'alcole greggio. Nei due mesi successivi alla data fissata per la consegna a titolo della distillazione di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87, aperta per la campagna 1991/1992, l'organismo d'intervento versa al distillatore un supplemento di 0,11 ecu per percentuale vol e per ettolitro di alcole neutro consegnato. Il supplemento è versato per una quantità di alcole neutro che non supera il 25 % della quantità totale consegnata, anche se la quota di alcole neutro è superiore a detta percentuale. 4. Il distillatore paga al produttore il prezzo minimo d'acquisto entro un termine di tre mesi a decorrere dall'entrata in distilleria dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione. Al più tardi il 31 ottobre 1992 il distillatore è tenuto a comprovare all'organismo d'intervento l'avvenuta distillazione ed eventualmente il pagamento del prezzo minimo. Se dalla prova del pagamento del prezzo del vino risulta che il termine previsto al primo comma non è stato rispettato e che il ritardo non supera un mese, l'aiuto da versare al distillatore è ridoto dell'1 % per ogni giorno di ritardo durante il periodo di un mese, oltre il quale l'aiuto non è più versato. Qualora si constati che il distillatore non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa a quest'ultimo, entro il 31 dicembre 1992, un importo pari all'importo dell'aiuto. 5. L'anticipo di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2046/89 è versato nei tre mesi che seguono la presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione. La cauzione è svincolata se il distillatore fornisce la prova della distillazione e quella del pagamento del prezzo minimo entro il 31 ottobre 1992. Se una delle prove non è fornita entro i termini prescritti senza che tuttavia il ritardo superi i due mesi, l'organismo d'intervento applica all'ammontare della cauzione una ritenuta dello 0,5 % per giorno di ritardo; se il ritardo supera i due mesi la cauzione è incamerata. 6. Le operazioni di distillazione non possono essere effettuate dopo il 31 luglio 1992. I distillatori comunicano all'organismo d'intervento, al più tardi il 10 di ogni mese, una distinta delle quantità di vino distillato durante il mese trascorso, ripartite secondo le categorie di cui all', paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2046/89. Unitamente alle informazioni di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2046/89, il Portogallo comunica alla Commissione le quantità di vino distillato, ripartite secondo il colore. Al più tardi il 31 dicembre 1992 il Portogallo comunica i casi in cui il distillatore non ha rispettato i propri obblighi e le misure adottate. 7. Gli importi della riduzione di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87 applicabile ai prezzi d'acquisto del vino consegnato e all'aiuto al distillatore, nel caso della distillazione di cui all', paragrafo 2 del presente regolamento, figurano all'allegato IV.
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