Art. 6
In vigore dal 30 lug 1991
1. L'acquirente paga all'organismo di intervento il prezzo di acquisto del riso prima del ritiro della merce, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione dell'accettazione della domanda di cui all'.
Nell'ambito del termine di cui al primo comma, il ritiro della merce può essere scaglionato, con l'assenso dell'organismo di intervento; in tale caso, il pagamento è ripartito in considerazione del calendario effettivo delle operazioni di ritiro.
Il pagamento del prezzo di acquisto costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.
2. I rischi e i costi di magazzinaggio per i cereali non ritirati entro il termine di cui al paragrafo 1, sono a carico dell'acquirente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2351:oj#art-6