Art. 6

In vigore dal 30 lug 1991
1. L'acquirente paga all'organismo di intervento il prezzo di acquisto del riso prima del ritiro della merce, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione dell'accettazione della domanda di cui all'. Nell'ambito del termine di cui al primo comma, il ritiro della merce può essere scaglionato, con l'assenso dell'organismo di intervento; in tale caso, il pagamento è ripartito in considerazione del calendario effettivo delle operazioni di ritiro. Il pagamento del prezzo di acquisto costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85. 2. I rischi e i costi di magazzinaggio per i cereali non ritirati entro il termine di cui al paragrafo 1, sono a carico dell'acquirente.
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