Art. 2

In vigore dal 30 lug 1991
Ai fini dell'esecuzione delle forniture di cui all', l'organismo di intervento interessato mette a disposizione merci rispondenti alle caratteristiche indicate nel bando di gara o nell'invito a concorrere. L'organismo di intervento prende le disposizioni necessarie affinché ogni operatore interessato a presentare offerte per procedura di gara della fornitura possa, fin dalla pubblicazione del bando di gara o dal ricevimento dell'invito a concorrere, esaminare a proprie spese campioni prelevati dal prodotto da mobilitare. Le richieste di esame devono essere presentate e il prelievo dei campioni deve aver luogo soltanto prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte nell'ambito della summenzionata procedura.
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