Art. 11
In vigore dal 30 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (2) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 24. (4) GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 5. (5) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1. (6) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 1. (7) GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54. (8) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1. (9) GU n. L 213 dell'1. 8. 1991, pag. 64. (10) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1. (11) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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