Art. 3

In vigore dal 25 lug 1991
1. Gli organismi d'intervento tedesco e francese comunicano alla Commissione le offerte ricevute al più tardi ventiquattr'ore dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte. 2. Sulla base delle offerte ricevute, la Commissione: - fissa l'importo massimo per le spese di fornitura, oppure - decide di non dar seguito alle offerte, nel qual caso può essere indetta una nuova gara. Se è stabilito un importo massimo, la fornitura è aggiudicata all'offerente che propone il valore più basso. 3. Nelle quarantott'ore successive alla notifica della decisione di cui al paragrafo 2 allo Stato membro interessato, l'organismo d'intervento informa tutti gli offerenti, mediante telecomunicazione scritta, circa l'esito della loro partecipazione alla gara e comunica all'aggiudicatario l'assegnazione della fornitura.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1991/2212 | Portale Normativo