Art. 2
In vigore dal 25 lug 1991
1. Gli interessati presentano la propria offerta presso l'organismo d'intervento tedesco o presso quello francese, i cui indirizzi sono riportati nell'allegato II, entro le ore 12 del 6 agosto 1991.
2. L'offerta indica nome e indirizzo dell'offerente ed è valida soltanto se:
a) reca esatto riferimento alla fornitura di cui all';
b) riguarda la totalità del quantitativo previsto per la fornitura come specificato all';
c) indica un importo in ecu per tonnellata relativo all'esecuzione dell'intera fornitura;
d) è corredata della prova dell'avvenuta costituzione, da parte dell'offerente, di una cauzione di 20 ecu per tonnellata a favore dell'organismo d'intervento;
e) è corredata dell'impegno scritto dell'offerente a consegnare la merce, secondo le modalità prescritte, entro il 1o ottobre 1991, presso i luoghi di destinazione indicati all'.
Storico versioni
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