Art. 3
In vigore dal 25 lug 1991
1. Gli organismi d'intervento tedesco e francese comunicano alla Commissione le offerte ricevute al più tardi ventiquattr'ore dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.
2. Sulla base delle offerte ricevute, la Commissione:
- fissa l'importo massimo per le spese di fornitura, oppure
- decide di non dar seguito alle offerte, nel qual caso può essere indetta una nuova gara.
Se è stabilito un importo massimo, la fornitura è aggiudicata all'offerente che propone il valore più basso.
3. Nelle quarantott'ore successive alla notifica della decisione di cui al paragrafo 2 allo Stato membro interessato, l'organismo d'intervento informa tutti gli offerenti, mediante telecomunicazione scritta, circa l'esito della loro partecipazione alla gara e comunica all'aggiudicatario l'assegnazione della fornitura.
Storico versioni
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