Art. 6
In vigore dal 25 lug 1991
Gli importi della riduzione di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, applicabili ai prezzi d'acquisto del vino consegnato, nel corso della campagna 1991/1992, ad una delle distillazioni di cui agli articoli 36, 38, 39 o 41 di detto regolamento e, per gli stessi vini:
- all'aiuto al distillatore,
- al prezzo d'acquisto dell'alcole ottenuto e consegnato ad un organismo d'intervento,
- alla partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia alla presa in consegna di questo alcole,
sono indicati nell'allegato VIII.
Storico versioni
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