Art. 8

In vigore dal 25 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 10. (4) GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14. (5) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15. (6) GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21. ALLEGATO I DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87 CAMPAGNA 1991/1992 (in ECU/%/vol/hl) EUR 10 Spagna 1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore 0,83 0,78 2. Aiuti: a) alla distillazione 1. alcole neutro: - forfettario 0,49 0,44 - di vinacce 0,63 0,58 - di vino e di fecce 0,35 0,30 2. acquavite di vinacce 0,26 0,21 3. acquavite di vino 0,24 0,19 4. alcole greggio: - forfettario 0,38 0,33 - di vinacce 0,52 0,47 - di vino e di fecce 0,24 0,19 b) all'elaborazione di vino alcolizzato 0,23 0,18 3. Prezzo dell'alcole neutro consegnato (1) - forfettario 1,45 1,40 - alcole di vinacce 1,59 1,54 - alcole di vino e di fecce 1,31 1,26 4. Prezzo dell'alcole greggio consegnato (1) - forfettario 1,34 1,29 - alcole di vinacce 1,48 1,43 - alcole di vino e di fecce 1,20 1,15 5. Partecipazione del FEAOG per l'alcole (2) 0,49 0,44 (1) Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto di cui al punto 2, questi prezzi sono ridotti di un importo pari all'ammontare dell'aiuto [articolo 18, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2046/89]. (2) Per i quantitativi di alcole conferiti all'intervento per i quali il distillatore ha percepito un aiuto, la partecipazione viene ridotta dell'ammontare dell'aiuto versato. ALLEGATO II DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87 CAMPAGNA 1991/1992 (in ECU/%/vol/hl) EUR 10 Spagna 1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore 1,12 1,05 2. Aiuti: a) alla distillazione 1. alcole neutro 0,65 0,58 2. acquavite di vino e alcole greggio 0,54 0,47 b) all'elaborazione di vino alcolizzato 0,52 0,45 3. Prezzo dell'alcole neutro consegnato (1) 1,61 1,54 4. Prezzo dell'alcole greggio consegnato (1) 1,50 1,43 5. Partecipazione del FEAOG per l'alcole (2) 0,65 0,58 (1) Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto di cui al punto 2, questi prezzi sono ridotti di un importo pari all'ammontare dell'aiuto [articolo 18, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2046/89]. (2) Per i quantitativi di alcole conferiti all'intervento per i quali il distillatore ha percepito un aiuto, la partecipazione viene ridotta dell'ammontare dell'aiuto versato. ALLEGATO III DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87 CAMPAGNA 1991/1992 (in ECU/%/vol/hl) EUR 10 Spagna 1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore: - tipo A I - R I e R II (1) 2,09 1,96 - tipo A II 4,52 4,23 - tipo A III 5,16 4,83 - tipo R III 3,23 3,02 2. Aiuti: a) alla distillazione: 1. alcole neutro: - tipo A I - R I e R II 1,59 1,46 - tipo A II 4,06 3,76 - tipo A III 4,71 4,37 - tipo R III 2,75 2,54 2. acquavite di vino e alcole greggio: - tipo A I - R I e R II 1,48 1,35 - tipo A II 3,95 3,65 - tipo A III 4,60 4,26 - tipo R III 2,64 2,43 b) all'elaborazione di vino alcolizzato: - tipo A I - R I e R II 1,45 1,32 - tipo A II 3,88 3,59 - tipo A III 4,52 4,19 - tipo R III 2,59 2,38 (1) e vini da tavola in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola o di vini atti ad ottenere vino da tavola. ALLEGATO IV DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 41 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87 CAMPAGNA 1991/1992 (in ECU/%/vol/hl) EUR 10 Spagna 1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore: - tipo A I - R I e R II (1) 2,63 2,47 - tipo A II 5,70 5,33 - tipo A III 6,51 6,09 - tipo R III 4,08 3,81 2. Aiuti: a) alla distillazione: 1. alcole neutro: - tipo A I - R I e R II 2,14 1,98 - tipo A II 5,26 4,88 - tipo A III 6,08 5,65 - tipo R III 3,61 3,34 2. acquavite di vino e alcole greggio: - tipo A I - R I e R II 2,03 1,87 - tipo A II 5,15 4,77 - tipo A III 5,97 5,54 - tipo R III 3,50 3,23 b) all'elaborazione di vino alcolizzato: - tipo A I - R I e R II 1,99 1,83 - tipo A II 5,06 4,69 - tipo A III 5,87 5,45 - tipo R III 3,44 3,17 (1) e vini da tavola in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola. ALLEGATO V AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE IN VINIFICAZIONE DEI MOSTI D'UVA CONCENTRATI E DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI RETTIFICATI [ARTICOLO 45, PARAGRAFO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87] CAMPAGNA 1991/1992 (in ECU/%/vol/hl) EUR 10 Spagna Importo dell'aiuto: a) Mosti d'uva concentrati: - zone viticole C III a) e C III b) 1,52 1,32 - altre 1,32 1,12 b) Mosti d'uva concentrati rettificati: - zone viticole C III a) e C III b) 1,98 1,78 - altre, se la produzione è iniziata anteriormente al 30 giugno 1982 (EUR 10) o anteriormente al 1o gennaio 1986 (Spagna) 1,98 1,78 - altre 1,78 1,58 ALLEGATO VI AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI PER LA FABBRICAZIONE DI ALCUNI PRODOTTI NEL REGNO UNITO E IN IRLANDA [ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, SECONDO E TERZO TRATTINO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87] CAMPAGNA 1991/1992 (in ECU/kg) EUR 10 Spagna Importo forfettario dell'aiuto: 1. Prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87 0,20 0,20 2. Prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87 0,26 0,20 ALLEGATO VII AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE DI UVE, DI MOSTI D'UVA E DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI PER L'ELABORAZIONE DI SUCCHI D'UVA [ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, PRIMO TRATTINO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87] CAMPAGNA 1991/1992 (in ECU) EUR 10 Spagna Importo forfettario dell'aiuto: a) uve (per quintale) 6,39 6,39 b) mosti d'uva (per hl) 7,99 7,99 c) mosti d'uva concentrati (per hl) 27,95 27,95 Percentuale dell'importo dell'aiuto, fissata per il finanziamen- to della campagna promozionale 35 35 ALLEGATO VIII RIDUZIONE DEL PREZZO D'ACQUISTO DEI VINI DI CUI ALL'ARTICOLO 44 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87 CAMPAGNA 1991/1992 (in ECU/%/vol/hl) Zona A Zona B Zona C Parte spagnola Altre parti 0,30 0,25 0,13 0,15 ALLEGATO I DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87 CAMPAGNA 1991/1992 (in ECU/%/vol/hl) EUR 10 Spagna 1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore 0,83 0,78 2. Aiuti: a) alla distillazione 1. alcole neutro: - forfettario 0,49 0,44 - di vinacce 0,63 0,58 - di vino e di fecce 0,35 0,30 2. acquavite di vinacce 0,26 0,21 3. acquavite di vino 0,24 0,19 4. alcole greggio: - forfettario 0,38 0,33 - di vinacce 0,52 0,47 - di vino e di fecce 0,24 0,19 b) all'elaborazione di vino alcolizzato 0,23 0,18 3. Prezzo dell'alcole neutro consegnato (1) - forfettario 1,45 1,40 - alcole di vinacce 1,59 1,54 - alcole di vino e di fecce 1,31 1,26 4. Prezzo dell'alcole greggio consegnato (1) - forfettario 1,34 1,29 - alcole di vinacce 1,48 1,43 - alcole di vino e di fecce 1,20 1,15 5. Partecipazione del FEAOG per l'alcole (2) 0,49 0,44 (1) Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto di cui al punto 2, questi prezzi sono ridotti di un importo pari all'ammontare dell'aiuto [articolo 18, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2046/89]. (2) Per i quantitativi di alcole conferiti all'intervento per i quali il distillatore ha percepito un aiuto, la partecipazione viene ridotta dell'ammontare dell'aiuto versato. ALLEGATO II DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87 CAMPAGNA 1991/1992 (in ECU/%/vol/hl) EUR 10 Spagna 1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore 1,12 1,05 2. Aiuti: a) alla distillazione 1. alcole neutro 0,65 0,58 2. acquavite di vino e alcole greggio 0,54 0,47 b) all'elaborazione di vino alcolizzato 0,52 0,45 3. Prezzo dell'alcole neutro consegnato (1) 1,61 1,54 4. Prezzo dell'alcole greggio consegnato (1) 1,50 1,43 5. Partecipazione del FEAOG per l'alcole (2) 0,65 0,58 (1) Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto di cui al punto 2, questi prezzi sono ridotti di un importo pari all'ammontare dell'aiuto [articolo 18, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2046/89]. (2) Per i quantitativi di alcole conferiti all'intervento per i quali il distillatore ha percepito un aiuto, la partecipazione viene ridotta dell'ammontare dell'aiuto versato. ALLEGATO III DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87 CAMPAGNA 1991/1992 (in ECU/%/vol/hl) EUR 10 Spagna 1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore: - tipo A I - R I e R II (1) 2,09 1,96 - tipo A II 4,52 4,23 - tipo A III 5,16 4,83 - tipo R III 3,23 3,02 2. Aiuti: a) alla distillazione: 1. alcole neutro: - tipo A I - R I e R II 1,59 1,46 - tipo A II 4,06 3,76 - tipo A III 4,71 4,37 - tipo R III 2,75 2,54 2. acquavite di vino e alcole greggio: - tipo A I - R I e R II 1,48 1,35 - tipo A II 3,95 3,65 - tipo A III 4,60 4,26 - tipo R III 2,64 2,43 b) all'elaborazione di vino alcolizzato: - tipo A I - R I e R II 1,45 1,32 - tipo A II 3,88 3,59 - tipo A III 4,52 4,19 - tipo R III 2,59 2,38 (1) e vini da tavola in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola o di vini atti ad ottenere vino da tavola. ALLEGATO IV DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 41 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87 CAMPAGNA 1991/1992 (in ECU/%/vol/hl) EUR 10 Spagna 1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore: - tipo A I - R I e R II (1) 2,63 2,47 - tipo A II 5,70 5,33 - tipo A III 6,51 6,09 - tipo R III 4,08 3,81 2. Aiuti: a) alla distillazione: 1. alcole neutro: - tipo A I - R I e R II 2,14 1,98 - tipo A II 5,26 4,88 - tipo A III 6,08 5,65 - tipo R III 3,61 3,34 2. acquavite di vino e alcole greggio: - tipo A I - R I e R II 2,03 1,87 - tipo A II 5,15 4,77 - tipo A III 5,97 5,54 - tipo R III 3,50 3,23 b) all'elaborazione di vino alcolizzato: - tipo A I - R I e R II 1,99 1,83 - tipo A II 5,06 4,69 - tipo A III 5,87 5,45 - tipo R III 3,44 3,17 (1) e vini da tavola in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola. ALLEGATO V AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE IN VINIFICAZIONE DEI MOSTI D'UVA CONCENTRATI E DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI RETTIFICATI [ARTICOLO 45, PARAGRAFO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87] CAMPAGNA 1991/1992 (in ECU/%/vol/hl) EUR 10 Spagna Importo dell'aiuto: a) Mosti d'uva concentrati: - zone viticole C III a) e C III b) 1,52 1,32 - altre 1,32 1,12 b) Mosti d'uva concentrati rettificati: - zone viticole C III a) e C III b) 1,98 1,78 - altre, se la produzione è iniziata anteriormente al 30 giugno 1982 (EUR 10) o anteriormente al 1o gennaio 1986 (Spagna) 1,98 1,78 - altre 1,78 1,58 ALLEGATO VI AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI PER LA FABBRICAZIONE DI ALCUNI PRODOTTI NEL REGNO UNITO E IN IRLANDA [ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, SECONDO E TERZO TRATTINO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87] CAMPAGNA 1991/1992 (in ECU/kg) EUR 10 Spagna Importo forfettario dell'aiuto: 1. Prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87 0,20 0,20 2. Prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87 0,26 0,20 ALLEGATO VII AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE DI UVE, DI MOSTI D'UVA E DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI PER L'ELABORAZIONE DI SUCCHI D'UVA [ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, PRIMO TRATTINO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87] CAMPAGNA 1991/1992 (in ECU) EUR 10 Spagna Importo forfettario dell'aiuto: a) uve (per quintale) 6,39 6,39 b) mosti d'uva (per hl) 7,99 7,99 c) mosti d'uva concentrati (per hl) 27,95 27,95 Percentuale dell'importo dell'aiuto, fissata per il finanziamen- to della campagna promozionale 35 35 ALLEGATO VIII RIDUZIONE DEL PREZZO D'ACQUISTO DEI VINI DI CUI ALL'ARTICOLO 44 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87 CAMPAGNA 1991/1992 (in ECU/%/vol/hl) Zona A Zona B Zona C Parte spagnola Altre parti 0,30 0,25 0,13 0,15 3,61 3,34 2 . acquavite di vino e alcole greggio : // // _ tipo A I _ R I e R II 2,03 1,87 _ tipo A II 5,15 4,77 _ tipo A III 5,97 5,54 _ tipo R III 3,50 3,23 b ) all'elaborazione di vino alcolizzato : // // _ tipo A I _ R I e R II 1,99 1,83 _ tipo A II 5,06 4,69 _ tipo A III 5,87 5,45 _ tipo R III 3,44 3,17 // // // ( 1 ) e vini da tavola in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola . ALLEGATO V AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE IN VINIFICAZIONE DEI MOSTI D'UVA CONCENTRATI E DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI RETTIFICATI ( ARTICOLO 45, PARAGRAFO 1 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 822/87 ) CAMPAGNA 1991/1992 ( in ECU/%/vol/hl ) 1.2.3EUR 10 Spagna // // // Importo dell'aiuto : // // a ) Mosti d'uva concentrati : // // _ zone viticole C III a ) e C III b ) 1,52 1,32 _ altre 1,32 1,12 b ) Mosti d'uva concentrati rettificati : // // _ zone viticole C III a ) e C III b ) 1,98 1,78 _ altre, se la produzione è iniziata anteriormente al 30 giugno 1982 ( EUR 10 ) o anteriormente al 1o gennaio 1986 ( Spagna ) 1,98 1,78 _ altre 1,78 1,58 // // // ALLEGATO VI AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI PER LA FABBRICAZIONE DI ALCUNI PRODOTTI NEL REGNO UNITO E IN IRLANDA ( ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, SECONDO E TERZO TRATTINO DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 822/87 ) CAMPAGNA 1991/1992 ( in ECU/kg ) 1.2.3EUR 10 Spagna // // // Importo forfettario dell'aiuto : // // 1 . Prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento ( CEE ) n . 822/87 0,20 0,20 2 . Prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento ( CEE ) n . 822/87 0,26 0,20 // // // ALLEGATO VII AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE DI UVE, DI MOSTI D'UVA E DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI PER L'ELABORAZIONE DI SUCCHI D'UVA ( ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, PRIMO TRATTINO DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 822/87 ) CAMPAGNA 1991/1992 ( in ECU ) 1.2.3EUR 10 Spagna // // // Importo forfettario dell'aiuto : // // a ) uve ( per quintale ) 6,39 6,39 b ) mosti d'uva ( per hl ) 7,99 7,99 c ) mosti d'uva concentrati ( per hl ) 27,95 27,95 Percentuale dell'importo dell'aiuto, fissata per il finanziamen - to della campagna promozionale 35 35 // // // ALLEGATO VIII RIDUZIONE DEL PREZZO D'ACQUISTO DEI VINI DI CUI ALL'ARTICOLO 44 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 822/87 CAMPAGNA 1991/1992 ( in ECU/%/vol/hl ) 1.2.3,4Zona A Zona B Zona C 1.2.3.4Parte spagnola Altre parti // // // // 0,30 0,25 0,13 0,15 // // // //
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