Art. 2

In vigore dal 25 lug 1991
I prezzi d'acquisto dei prodotti e dei vini consegnati nel corso della campagna 1991/1992 alle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 e, per gli stessi prodotti: - gli aiuti ai distillatori, - gli aiuti agli elaboratori di vino alcolizzato, - i prezzi d'acquisto dell'alcole ottenuto e consegnato ad un organismo d'intervento, - la partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia alla presa in consegna di questo alcole sono indicati rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II.
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