Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1546/88 è modificato come segue:

In vigore dal 12 lug 1991
1) All'articolo, 1, è aggiunto il seguente comma: « Per il periodo dal 1o aprile 1991 al 31 marzo 1992, la riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68, è ripartita come segue: a) 443 000 t così ripartite: - Spagna 50 000 t, - Irlanda 303 000 t, - Lussemburgo 25 000 t, - Regno Unito (per la regione Irlanda del Nord) 65 000 t; b) 600 000 t destinate ad essere attribuite in applicazione dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, proporzionalmente alle domande comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 19, paragrafo 4 e riconosciute conformi agli articoli 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 e del presente regolamento. Il suddetto quantitativo è così ripartito: - Belgio 6 574 t, - Danimarca 9 620 t, - Germania 161 046 t, - Francia 64 027 t, - Irlanda 117 958 t, - Lussemburgo 1 674 t, - Paesi Bassi 47 886 t, - Regno Unito 191 215 t; c) 1 039 885,740 t destinate ad essere attribuite in applicazione dell'articolo 3 ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 857/84, a produttori da stabilire con l'approvazione della Commissione nonché in applicazione del paragrafo 2 dello stesso articolo. Il suddetto quantitativo è ripartito come segue: - Belgio 32 110 t, - Danimarca 48 820 t, - Germania 234 230 t, - Grecia 5 370 t , - Spagna 46 500 t, - Francia 256 340 t, - Irlanda 52 800 t, - Italia 87 980 t, - Lussemburgo 2 650 t, - Paesi Bassi 119 790 t, - Regno Unito 153 295,740 t. » 2) All'articolo 3 bis: - al paragrafo 2, secondo comma, i termini « entro il 29 agosto 1989 » sono sostituiti dai termini « anteriormente al 30 novembre 1991 »; - al paragrafo 3, primo comma, i termini « entro il 29 marzo 1991 » sono sostituiti dai termini « anteriormente al 29 marzo 1991 », o a seconda dei casi, « anteriormente al 1o luglio 1993 ». 3) All'articolo 7 bis, secondo e terzo comma, i termini « riserva comunitaria » sono sostituiti dai termini « riserva nazionale ». 4) All'articolo 13, punto 2, i termini « quarto periodo » sono sostituiti dai termini « quarto o ottavo periodo » e l'anno « 1988 » è sostituito da « 1988 o 1992 ». 5) All'articolo 19, paragrafo 4: - al secondo trattino, i termini « entro il 29 settembre 1989 » sono sostituiti dai termini « anteriormente al 29 settembre 1989 o, a seconda dei casi, anteriormente al 1o gennaio 1992 »; - al quarto trattino: i termini « entro il 29 giugno 1991 » sono sostituiti dai termini « anteriormente al 29 giugno 1991 o, a seconda dei casi, anteriormente al 1o ottobre 1993 », e i termini « riserva comunitaria » sono sostituiti dai termini « riserva nazionale »; - al quinto trattino, i termini « riserva comunitaria » sono sostituiti dai termini « riserva nazionale ».
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Art. 1 Regolamento (UE) 1991/2061 — Il regolamento (CEE) n. 1546/88 è modificato come segue: | Portale Normativo