Art. 2

In vigore dal 12 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19. (3) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 29. (4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13. (5) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 35. (6) GU n. L 139 del 4. 6. 1988, pag. 12. (7) GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 25.
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