Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1546/88 è modificato come segue:
In vigore dal 12 lug 1991
1) All'articolo, 1, è aggiunto il seguente comma:
« Per il periodo dal 1o aprile 1991 al 31 marzo 1992, la riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68, è ripartita come segue:
a) 443 000 t così ripartite:
- Spagna 50 000 t,
- Irlanda 303 000 t,
- Lussemburgo 25 000 t,
- Regno Unito
(per la regione Irlanda del Nord) 65 000 t;
b) 600 000 t destinate ad essere attribuite in applicazione dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, proporzionalmente alle domande comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 19, paragrafo 4 e riconosciute conformi agli articoli 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 e del presente regolamento.
Il suddetto quantitativo è così ripartito:
- Belgio 6 574 t,
- Danimarca 9 620 t,
- Germania 161 046 t,
- Francia 64 027 t,
- Irlanda 117 958 t,
- Lussemburgo 1 674 t,
- Paesi Bassi 47 886 t,
- Regno Unito 191 215 t;
c) 1 039 885,740 t destinate ad essere attribuite in applicazione dell'articolo 3 ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 857/84, a produttori da stabilire con l'approvazione della Commissione nonché in applicazione del paragrafo 2 dello stesso articolo.
Il suddetto quantitativo è ripartito come segue:
- Belgio 32 110 t,
- Danimarca 48 820 t,
- Germania 234 230 t,
- Grecia 5 370 t ,
- Spagna 46 500 t,
- Francia 256 340 t,
- Irlanda 52 800 t,
- Italia 87 980 t,
- Lussemburgo 2 650 t,
- Paesi Bassi 119 790 t,
- Regno Unito 153 295,740 t. »
2) All'articolo 3 bis:
- al paragrafo 2, secondo comma, i termini « entro il 29 agosto 1989 » sono sostituiti dai termini « anteriormente al 30 novembre 1991 »;
- al paragrafo 3, primo comma, i termini « entro il 29 marzo 1991 » sono sostituiti dai termini « anteriormente al 29 marzo 1991 », o a seconda dei casi, « anteriormente al 1o luglio 1993 ».
3) All'articolo 7 bis, secondo e terzo comma, i termini « riserva comunitaria » sono sostituiti dai termini « riserva nazionale ».
4) All'articolo 13, punto 2, i termini « quarto periodo » sono sostituiti dai termini « quarto o ottavo periodo » e l'anno « 1988 » è sostituito da « 1988 o 1992 ».
5) All'articolo 19, paragrafo 4:
- al secondo trattino, i termini « entro il 29 settembre 1989 » sono sostituiti dai termini « anteriormente al 29 settembre 1989 o, a seconda dei casi, anteriormente al 1o gennaio 1992 »;
- al quarto trattino:
i termini « entro il 29 giugno 1991 » sono sostituiti dai termini « anteriormente al 29 giugno 1991 o, a seconda dei casi, anteriormente al 1o ottobre 1993 », e
i termini « riserva comunitaria » sono sostituiti dai termini « riserva nazionale »;
- al quinto trattino, i termini « riserva comunitaria » sono sostituiti dai termini « riserva nazionale ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2061:oj#art-1