Art. 7

In vigore dal 8 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5. (5) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23. (6) GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8. (7) GU n. L 16 del 22. 1. 1991, pag. 17. (8) GU n. L 45 del 19. 2. 1991, pag. 16. ALLEGATO (in tonnellate) Cereali Azzorre Madera - Frumento tenero 21 000 15 000 - Orzo 25 000 9 500 - Frumento duro 1 500 3 000 Totale 47 500 27 500 Termine di consegna: dal 1o luglio 1991 al 31 gennaio 1992. Gare - Frumento tenero: Germania e Francia - Frumento duro: Francia - Orzo: Francia e Regno Unito
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