Art. 2

In vigore dal 8 lug 1991
1. La gara è aperta dal 1o luglio al 31 dicembre 1991; la prima asta avrà luogo il 10 luglio 1991. 2. I cereali venduti debbono essere consegnati nelle destinazioni di cui all'allegato. Per il frumento tenero e per la destinazione « Azzorre », la fornitura va obbligatoriamente effettuata, per ogni singola offerta accettata, secondo la seguente ripartizione: a) ± 60 % a destinazione dell'isola di Sao Miguel, b) ± 30 % a destinazione dell'isola di Terceira, c) ± 10 % a destinazione dell'isola di Faial. Per l'orzo e per la destinazione « Azzorre », la fornitura va obbligatoriamente effettuata, per ogni singola offerta accettata, secondo la seguente ripartizione: a) ± 85 % a destinazione dell'isola di Sao Miguel, b) ± 12 % a destinazione dell'isola di Terceira, c) ± 1,5 % a destinazione dell'isola di Faial, d) ± 1,5 % a destinazione dell'isola di Sao Jorge. 3. Le offerte sono valide solo se: - sono corredate dell'impegno scritto dell'offerente di trasferire, all'atto della rivendita dei cereali dopo il loro arrivo a destinazione, il beneficio di prezzo accordatogli in base alle condizioni di gara stabilite all'; qualora la merce non sia venduta ai fini del consumo diretto, l'offerente inserisce nelle condizioni di vendita l'obbligo dell'acquirente di trasferire a sua volta la riduzione di prezzo di cui all'; - sono corredate dell'impegno scritto del concorrente di costituire, al più tardi all'atto del pagamento della merce, una cauzione a copertura della differenza tra il prezzo di cui all', paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e il prezzo indicato nell'offerta; - per quanto concerne le Azzorre, esse vanno corredate dall'impegno dell'aggiudicatario di osservare gli obblighi di cui all' del presente regolamento.
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