Art. 5
In vigore dal 8 lug 1991
Gli organismi d'intervento francese, tedesco e del Regno Unito adottano tutte le disposizioni necessarie a garantire l'osservanza del presente regolamento. Ogni settimana, in sede di comitato di gestione per i cereali, essi informano la Commissione sullo svolgimento della gara e sul controllo delle forniture.
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