Art. 3

In vigore dal 4 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 24. (2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 38. (3) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 41. (4) GU n. L 137 del 31. 5. 1991, pag. 23. ALLEGATO Massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione Codice NC Designazione delle merci Periodo sensibile Massimale indicativo (in t) 0805 10 41 0805 10 45 0805 10 49 Arance 1. 12. 1991 29. 2. 1992 4 400 0805 10 41 0805 10 45 0805 10 49 0805 10 11 0805 10 15 0805 10 19 0805 10 21 0805 10 25 0805 10 29 0805 10 31 0805 10 35 0805 10 39 1. 3 31. 5. 1992 4 700 0808 10 91 Mele, ad esclusione delle mele da sidro 1. 9 31. 10. 1991 3 500 1. 11 31. 12. 1991 3 900 0808 10 93 1. 1 29. 2. 1992 8 400
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