Art. 3
In vigore dal 4 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 24. (2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 38. (3) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 41. (4) GU n. L 137 del 31. 5. 1991, pag. 23.
ALLEGATO
Massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione
Codice NC Designazione delle merci Periodo sensibile Massimale indicativo (in t) 0805 10 41
0805 10 45
0805 10 49 Arance 1. 12. 1991 29. 2. 1992 4 400 0805 10 41
0805 10 45
0805 10 49
0805 10 11
0805 10 15
0805 10 19
0805 10 21
0805 10 25
0805 10 29
0805 10 31
0805 10 35
0805 10 39 1. 3 31. 5. 1992 4 700 0808 10 91 Mele, ad esclusione delle mele da sidro 1. 9 31. 10. 1991 3 500 1. 11 31. 12. 1991 3 900 0808 10 93 1. 1 29. 2. 1992 8 400
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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