Art. 1

In vigore dal 4 lug 1991
Per le arance e le mele, ad esclusione delle mele da sidro, dei codici indicati nell'allegato, i massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione e i periodi sensibili del mercato portoghese ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 3651/90 sono stabiliti nello stesso allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:1967:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo