Art. 1
In vigore dal 4 lug 1991
Per le arance e le mele, ad esclusione delle mele da sidro, dei codici indicati nell'allegato, i massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione e i periodi sensibili del mercato portoghese ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 3651/90 sono stabiliti nello stesso allegato.
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