Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 358/79 è modificato come segue:
In vigore dal 13 giu 1991
1) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«3. La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1o aprile 1992 e alla luce dell'esperienza acquisita, una relazione in materia di tenori massimi d'anidride solforosa, corredata, se del caso, di proposte su cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, anteriormente al 1o settembre 1992.»
2) Il testo dell'articolo 16, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«3. La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1o aprile 1992 e alla luce dell'esperienza acquisita, una relazione in materia di tenori massimi di anidride solforosa, corredata, se del caso, di proposte
su cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata anteriormente al 1o settembre 1992.»
3) All'articolo 17, paragrafo 3 la data del 1o settembre 1991 è sostituita dalla data del 1o settembre 1992.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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