Art. 2
Il testo dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
In vigore dal 13 giu 1991
n. 4252/88 è sostituito dal testo seguente:
«2. La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1o aprile 1992 e alla luce dell'esperienza acquisita, una relazione in materia di tenori massimi
di anidride solforosa nei vini liquorosi, corredata, se del caso, di proposte su cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata anteriormente al 1o settembre 1992.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:1735:oj#art-2