Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 358/79 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 358/79 è modificato come segue:

In vigore dal 13 giu 1991
1) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1o aprile 1992 e alla luce dell'esperienza acquisita, una relazione in materia di tenori massimi d'anidride solforosa, corredata, se del caso, di proposte su cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, anteriormente al 1o settembre 1992.» 2) Il testo dell'articolo 16, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1o aprile 1992 e alla luce dell'esperienza acquisita, una relazione in materia di tenori massimi di anidride solforosa, corredata, se del caso, di proposte su cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata anteriormente al 1o settembre 1992.» 3) All'articolo 17, paragrafo 3 la data del 1o settembre 1991 è sostituita dalla data del 1o settembre 1992.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:1735:oj#art-1