Art. 4
1. Per la Spagna e il Portogallo, i prezzi applicabili nel settore dello zucchero sono fissati come segue:
In vigore dal 13 giu 1991
- per la Spagna:
a) il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 61,29 ecu per 100 chilogrammi;
b)
i prezzi della barbabietola sono fissati a:
- 46,84 ecu per tonnellata per il prezzo di base,
- 46,04 ecu per tonnellata per il prezzo minimo della barbabietola A,
- 34,04 ecu per tonnellata per il prezzo minimo della barbabietola B, con riserva dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81;
- per il Portogallo:
a)
il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 53,35 ecu per 100 chilogrammi;
b)
i prezzi della barbabietola sono fissati a:
- 42,83 ecu per tonnellata per il prezzo di base,
- 42,03 ecu per tonnellata per il prezzo minimo della barbabietola A,
- 30,03 ecu per tonnellata per il prezzo minimo della barbabietola B, con riserva dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81.
2. I prezzi della barbabietola di cui al paragrafo 1 si intendono allo stadio della consegna al centro di raccolta e sono validi per la qualità tipo quale è definita all' del regolamento (CEE) n. 1717/91.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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