Art. 4 · 1. Per la Spagna e il Portogallo, i prezzi applicabili nel settore dello zucchero sono fissati come segue:

Art. 4

1. Per la Spagna e il Portogallo, i prezzi applicabili nel settore dello zucchero sono fissati come segue:

In vigore dal 13 giu 1991
- per la Spagna: a) il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 61,29 ecu per 100 chilogrammi; b) i prezzi della barbabietola sono fissati a: - 46,84 ecu per tonnellata per il prezzo di base, - 46,04 ecu per tonnellata per il prezzo minimo della barbabietola A, - 34,04 ecu per tonnellata per il prezzo minimo della barbabietola B, con riserva dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81; - per il Portogallo: a) il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 53,35 ecu per 100 chilogrammi; b) i prezzi della barbabietola sono fissati a: - 42,83 ecu per tonnellata per il prezzo di base, - 42,03 ecu per tonnellata per il prezzo minimo della barbabietola A, - 30,03 ecu per tonnellata per il prezzo minimo della barbabietola B, con riserva dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81. 2. I prezzi della barbabietola di cui al paragrafo 1 si intendono allo stadio della consegna al centro di raccolta e sono validi per la qualità tipo quale è definita all' del regolamento (CEE) n. 1717/91.
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