Art. 7
In vigore dal 13 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile per la campagna di commercializzazione 1991/1992.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. BODRY
(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.(2) GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.(3) Vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.(4) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 20.(5) Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.(6) GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4.(7) GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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