Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
In vigore dal 13 giu 1991
europee.
L', punto II lettera c) è applicabile a decorrere dal 28 marzo 1991.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. BODRY
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.
(4) GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 4.(5) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5.
(6) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 12.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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